L’acquirente di un immobile può essere obbligato a pagare le spese condominiali non versate dal precedente proprietario: infatti, il compratore è obbligato in solido con il venditore a versare tali spese, se relative all’anno in corso e a quello precedente. Per anno in corso si intende il cd. anno condominiale, ossia il periodo cui si riferisce la gestione.
Pertanto, l’amministratore può chiedere il pagamento delle spese condominiali sia al venditore che al compratore. Quest’ultimo, se paga, potrà poi chiedere al procedente proprietario la restituzione di quanto versato.
Per quanto riguarda i lavori di manutenzione dell’immobile, occorre distinguere tra manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nel primo caso la spesa spetta a chi era proprietario nel momento in cui i lavori sono iniziati. Nel secondo caso, a chi era proprietario quando è stata approvata la delibera assembleare di autorizzazione dei lavori (anche se poi sono iniziati dopo il rogito); se la spesa era stata deliberata nell’anno condominiale in corso o quello precedente, l’acquirente potrà poi rivalersi nei confronti del venditore
Il venditore è obbligato insieme al compratore per gli oneri maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica dell’atto di vendita dell’immobile.
Quindi, quando si compra una casa, è consigliabile inserire nell’atto notarile una clausola che preveda la decurtazione dal prezzo delle eventuali spese condominiali ancora non versate dal venditore; il compratore, se l’altro non paga, sarà comunque obbligato a farlo al suo posto, ma nell’ipotesi di causa per il recupero del credito, sarà più facile ottenere la condanna del venditore.