Commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore che si rifiuta di vedere con assiduità il figlio minore, quando tale condotta si riflette negativamente sugli interessi del minore
Il rifiuto di instaurare col figlio qualsiasi rapporto incide infatti negativamente sull’equilibrio e lo sviluppo della personalità del bambino, che finisce col non poter contare sulla presenza e l’affetto del genitore assente.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza 51488 del 19 dicembre 2013: la condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie presa in considerazione dal primo comma dell’art. 570 cod. pen. è punita solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi assistenziali inerenti alla potestà genitoriale, alla tutela legale e alla qualità di coniuge. Ne consegue che la violazione degli obblighi di assistenza morale e affettiva verso i figli, certamente integrata dal totale disinteresse e dalla costante indifferenza verso costoro, assume rilievo penale soltanto se si riflette negativamente sui figli minori, in quanto solo in questo caso viene ad esaltarsi il rapporto genitore-figlio, con precipuo riferimento agli obblighi connessi alla potestà di genitore. Tali obblighi si definiscono in concreto secondo i principi etici dell’ordine familiare e costituiscono il contenuto di un dovere che trae il suo carattere imperativo e inderogabile dalla comminatoria penale: l’osservanza di tali obblighi, tenuto conto della responsabilità penale che consegue al loro inadempimento, è personale e intrasferibile.
Il caso di specie: il padre, dalla nascita del figlio, si era sempre rifiutato di avere rapporti col piccolo, con la conseguenza che egli ha potuto contare solo sulla figura genitoriale materna.