Riconosciuto ai nonni il diritto di mantenere rapporti significatici coi nipoti.
Il nuovo art. 317 bis del codice civile – come modificato dal decreto attuativo della legge 219/2012 che ha parificato figli legittimi e naturali – prevede il diritto dei nonni “di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”, in modo speculare rispetto al diritto del minore (figlio di genitori separati) di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, riconosciuto dall’art. 155 del codice civile.
I nonni potranno agire davanti al Tribunale per i Minorenni per attuare il diritto a frequentare i nipoti in caso di conflitto con i genitori: il comma 2 dell’art. 317 bis prevede che “ l’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”.