Separazione addebitata al coniuge che lascia la casa improvvisamente senza spiegazioni.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 27923 del 13 dicembre 2013: il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, quale violazione di un obbligo matrimoniale (art.143, secondo comma, Cc) che comporta l’impossibilità della convivenza: salvo che si provi – e l’onere incombe su chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata e in conseguenza di tale fatto.
Nel caso di specie il marito non aveva neppure tentato di provare la “legittimità” dell’abbandono, cioè che la crisi coniugale fosse già esistente o che l’abbandono fosse dipeso dal comportamento della moglie.