La madre ha il diritto di rimanere anonima nel caso in cui non riconosca il figlio, ma il figlio ha pari diritto di conoscere i genitori biologici.
Lo afferma la Corte Costituzionale con la sentenza n.278/2013 che ha giudicato illegittima e “censurabile per la sua eccessiva rigidità” la legge sull’adozione (l.184/1983) laddove essa non prevede che la madre possa revocare la sua volontà di rimanere anonima. La madre può mantenere l’anonimato ma “anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo. E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale”.
L’art. 28, comma 7, della legge 184/1983 è stato quindi dichiarato illegittimo perché non prevede, tramite un apposito procedimento che assicuri riservatezza, la possibilità per il giudice di interpellare, su richiesta del figlio, la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata per verificare un’eventuale revoca di tale dichiarazione.
Nel caso di specie, una donna era venuta a conoscenza del fatto di essere stata adottata solo durante la procedura di separazione e divorzio: ignorare le proprie origini aveva limitato le possibilità di diagnosi e cura per patologie che avrebbero dovuto comportare una anamnesi di tipo familiare.