I cittadini stranieri, residenti in Italia, che abbiamo contratto matrimonio in una nazione ove è ammesso il divorzio senza separazione precedente, possono divorziare in Italia, purchè vi sia la prova della loro concorde volontà in tal senso.
In questi casi, infatti la domanda di divorzio non è contraria ai principi generali del nostro ordinamento, sebbene la legge italiana preveda la separazione prima dello scioglimento del matrimonio.
La materia è regolata dal diritto internazionale privato: l’art. 31 della legge 218/1995 prevede che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio siano regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza (cioè se i coniugi hanno diversa nazionalità) si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
Quindi la separazione e il divorzio possono essere chiesti in Italia anche da chi non è cittadino italiano.
Anchela Cortedi Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 1994/2004) ha stabilito che nel caso in cui nessuno dei due coniugi sia italiano e il matrimonio sia stato celebrato all’estero, il nostro Giudice è comunque competente a decidere sulla separazione purchè anche solo uno dei due abbia residenza (anche solo di fatto) in Italia.