Finché perdura il titolo in forza del quale il coniuge assegnatario della casa coniugale occupa l’immobile, è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento. Ogni forma di corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa dell’istituto, in quanto incompatibile con la sua finalità esclusiva di tutela della prole, fintantoché siffatta finalità non venga ritenuta insussistente con provvedimento giudiziale che revochi o dichiari inefficace detta assegnazione.
L’efficacia della pronuncia giudiziale del provvedimento di assegnazione può infatti essere messa in discussione tra i coniugi, per il sopravvenuto venir meno dei presupposti che ne avevano giustificato l’emissione, attraverso la richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione, nelle forme del procedimento di modifica delle condizioni della separazione e di revisione previsto alla L. n. 898 del 1970, art. 9.
Trib. Taranto, sent. 14 gennaio 2025 n. 82
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