Non incorre nel divieto dei patti successori la donazione di denaro alla figlia in cambio di assistenza, in quanto il trasferimento della somma è destinato a soddisfare sia l’interesse della madre ad avere in cambio dalla figlia l’assistenza per tutta la durata della sua esistenza, sia l’interesse della figlia ad avere la disponibilità necessaria a procedere all’acquisto di una casa; perciò, l’accordo ha contenuto tale da escludere che la madre e i figli dispongano dei diritti di successione non ancora aperta.
Cass. civile ord. 10/4/2025 n. 9397
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