In caso di trust “inter vivos” con effetti “post mortem” di tipo discrezionale – nel quale, cioè, l’individuazione dei beneficiari e/o la determinazione dell’entità delle quote loro spettanti è rimessa alla discrezionalità del “trustee” – la tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo e dei successivi atti di conferimento è assicurata dall’azione di riduzione, i cui legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, ove il “trustee” abbia già eseguito il programma del disponente, dando corso alle relative disposizioni patrimoniali (ovvero allorquando i beneficiari medesimi siano comunque individuabili con certezza), e nel “trustee” nella contraria ipotesi in cui il “trust” non abbia ancora avuto esecuzione (oltre che nel cd. “trust” di scopo, nel quale manca una specifica individuazione dei beneficiari).
Trattandosi di liberalità non donativa ex articolo 809 c.c. è soggetta alla azione di riduzione e quindi occorre dirigere l’azione di riduzione dapprima nei confronti di tale negozio istitutivo (e di quelli di dotazione), e, solo successivamente ed al permanere della eventuale lesione, nei confronti della donazione più remota.
Trib. Ravenna sentenza 12 dicembre 2024 n. 1029
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