Il pagamento della rata di mutuo inerente alla casa famigliare, gravante in parti eguali fra i coniugi in base agli accordi della separazione consensuale ma corrisposto in via esclusiva dal padre, può essere da questi compensato con il credito a titolo di mantenimento della moglie che trova la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell’incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sé.
Viceversa non può essere compensato con l’assegno per il figlio minore poichè il relativo credito ha natura squisitamente alimentare, presupponendo uno stato di bisogno strutturale del soggetto privo di autonomia economica, è indisponibile ed impignorabile (se non per crediti parimenti alimentari) e, di conseguenza, non compensabile.
Trib. Foggia sent. 706 del 6/4/2025