Avuto riguardo all’età e alle condizioni attuali del minore, che si è trasferita volontariamente a vivere presso il padre, fermo restando l’affidamento ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell’affidamento condiviso, va disposta la collocazione prevalente della figlia presso la residenza paterna, con ampia libertà nella frequentazione con la madre.
Gli incontri della figlia con la madre vanno, dunque, rimessi ad accordi da prendersi direttamente tra la minore e la madre, tenuto conto dei desideri ed esigenze della minore.
Corte App. Bologna, sent. 18 gennaio 2025 n. 132
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