La pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’articolo 612 bis c.p., la gravità delle condotte contestate all’ex compagno e le misure del divieto di avvicinamento e del divieto di comunicazione attraverso qualsiasi mezzo, rendono non solo inopportuno, ma anche impraticabile l’affido condiviso dei minori, a causa dell’impossibilità delle parti di gestire, secondo un progetto comune, le scelte esistenziali dei minori, pur dovendosi tener conto della fondatezza, nell’interesse dei minori, delle richieste del reclamante in punto di frequentazione dei figli minori.
Corte App. Bologna, decreto 25 gennaio 2025
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