Il marito non può autoridurre l’assegno di mantenimento per moglie e figli adducendo di avere un credito nei confronti della prima, poichè il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non può opporre, a titolo di compensazione, al fine di escludere la ipotizzabilità del reato, un suo credito verso l’avente diritto.
Cass. penale sent. n. 8217 del 27/2/2025