Considerato che non deve esserci alcuna disparità di trattamento tra minori, e che tutti i minori hanno diritto ad avere la medesima tutela del proprio diritto all’identità personale e familiare, anche nel caso di figli adottati dal coniuge del genitore naturale (fattispecie prevista dall’art. 44, lett. b) della l. n. 184/1983), è ragionevole interpretare costituzionalmente l’art. 299 c.c., in modo da consentire alla madre intenzionale in presenza dell’accordo dell’altro genitore (il genitore biologico) di non aggiungere, né posporre il proprio cognome a quello già portato dai figli nati da procreazione medicalmente assistita, essendo il cognome del genitore biologico quello in cui la famiglia, composta dalla coppia omogenitoriale, unita anche civilmente (e quindi tendenzialmente più stabile, in quando dotata di un proprio status di diritti e doveri reciproci), ha deciso di identificarsi.
Corte d’Appello di Taranto, sent. 22 novembre 2024
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