L’annullamento civile del matrimonio, a differenza del divorzio, cancella il vincolo coniugale come se non fosse mai esistito, e ciò nei casi normativamente previsti di incapacità di intendere e di volere di uno degli sposi per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento della celebrazione, per violenza o timore ovvero per errore non solo sull’identità dell’altro coniuge, ma anche nel caso di errore essenziale sulle qualità personali nei casi previsti dall’art 122 c.c. e nei casi di simulazione di cui all’art 123 c.c.; le circostanze anzidette unitamente al nesso di causalità vanno provate nel rispetto dei termini normativamente previsti. In difetto la domanda di annullamento del matrimonio va respinta.
Non rientra quindi tra le ipotesi di annullamento la cd. dipendenza affettiva, ossia il caso in cui uno degli sposi in un momento di personale difficoltà abbia incontrato l’altro e sia stato travolto da un affetto quasi compulsivo, salvo poi non avere mai convissuto né coabitato, nè esse stati legati da alcun tipo di affectio coniugalis, né aver mai stato consumato alcun rapporto sessuale.
Trib. Trani sent. 18/2/2025
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