Affinché il figlio ultra maggiorenne disoccupato conservi il diritto all’assegno di mantenimento non è sufficiente che soffra di disturbo d’ansia
Ove il figlio dei genitori separati o divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età, e non
abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente,
adeguata alle sue competenze, egli non può soddisfare l’esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve
aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione
sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per
supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso.
Cass. civile ord. n. 5090 del 27/2/2025