Le spese scolastiche universitarie, comprese quelle relative allo studente fuori sede, se menzionate tra le spese straordinarie nel verbale di separazione consensuale tra coniugi, sono considerate certe, prevedibili e quantificabili e il genitore che le ha anticipate può agire in via esecutiva per ottenere il rimborso della quota gravante sull’altro, senza necessità di ulteriore titolo esecutivo.
In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste “pro quota” a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell’assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, cosi integrando, quali componenti variabili, l’assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull’altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole.
Trib. Savona, sentenza 24 gennaio 2025 n. 62
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