La gratuità dell’assegnazione dell’abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso, ivi comprese la tassa sui rifiuti e quelle che riguardano l’utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare, le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario (diversamente, prima della separazione non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell’altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’articolo 143 Cc.).
E’ possibile ottenere un provvedimento che disponga la voltura delle utenze e il contestuale pagamento da parte dell’assegnatario della casa di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo.
Trib. Spoleto sent. n. 84 del 14/2/2025