E’ colpevole la madre separata che si trasferisce arbitrariamente in un’altra città portando con sè i figli: lo ha affermatola Cassazione penale con la sentenza n. 43292 del 23.10.2013.
Nel caso di specie la madre di una bambina di otto mesi si era trasferita in Sicilia in cerca di un lavoro, ma il tribunale di Trento aveva collocato la minore presso l’ex abitazione coniugale a Capriana (Tn) stabilendo il diritto di visita anche infrasettimanale del padre.
Per la Cassazione“l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la ‘frustrazione’ delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, quando questi siano finalizzati ad ostacolare ed impedire di fatto l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole”.
La legge sull’affido condiviso prevede infatti che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno concordare tutte le decisioni di maggiore interesse relative ai figli: tra tali decisioni rientra senz’altro quella relativa al trasferimento del minore.
Posto che non può essere impedito a un genitore di trasferire altrove la propria residenza, ciò non deve tuttavia ledere il diritto del figlio minore a frequentare l’altro genitore. Quindi, o i genitori concordano sul trasferimento, oppure occorre l’autorizzazione del Giudice, che valuterà tutte le circostanze del caso. Se il genitore trasferisce la propria residenza senza comunicarla all’altro coniuge può subire una sanzione (ex art. 709-ter cod. proc. Civ.) da parte del giudice (possibile inversione dell’affidamento o collocamento della prole) e/o addirittura il decadimento della potestà.