L’ascolto del minore (anche, del caso, infradodicenne, capace di discernimento) e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l’esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali, nell’ambito dei quali siano stati accertati comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore atti a limitare consistentemente l’esercizio della bigenitorialità dell’altro, comportamenti destinati a recedere solo a seguito della differente collocazione del minore.
Cass. Civ., Sez. I, Ord. 6 febbraio 2025, n. 2947
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