Il genitore ha il dovere di assicurare al figlio il conseguimento della capacità lavorativa, procurandogli il mantenimento fino alla conclusione del percorso formativo.
Rientra, invece, nella responsabilità del figlio attivarsi con tutte le forze per la ricerca di un’occupazione, salvo concedergli un congruo e ragionevole lasso di tempo per completare gli studi prescelti e, in seguito, inserirsi nel mondo del lavoro; per converso, una condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale costituirebbe piuttosto un indicatore forte di inerzia colpevole, dando così luogo ad una presunzione, che potrebbe essere vinta solo dimostrando la sussistenza di ragioni individuali specifiche, quali problematiche di salute o peculiari contingenze personali o motivi oggettivi. Peraltro, spetterà allo stesso figlio maggiorenne provare sia la mancanza di indipendenza economica, sia di avere curato con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Trib. Trieste, sentenza 6 giugno 2024 n. 562
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