Il coniuge separato non può chiedere l’indennità di occupazione della casa assegnata all’altro anche se i figli si sono trasferiti in un’altra città per frequentare l’università. Fino a quando non interviene un provvedimento giudiziale che dispone la revoca dell’assegnazione, permane il diritto del coniuge di abitarvi gratuitamente.
Trib. Taranto sent. n. 82 del 14/1/2025