L’esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali nei confronti dei figli, avvenuto con modalità che esorbitino dai limiti fissati dalla regolamentazione del giudice civile o, comunque, dai limiti del diritto/dovere di assistenza morale e materiale del minore stesso (ad esempio del diritto di visita), costituisce abuso del diritto alla genitorialità e non può essere fatto valere neppure alla stregua di scriminante putativa, come tale suscettibile di escludere l’elemento soggettivo del delitto di stalking
Cass. Pen., Sez. V, sent. 22 gennaio 2025 n. 2732
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