Il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro (bonifico o assegno) del disponente di denaro (nella specie 50.000 euro) dal conto corrente di un correntista a quello di un altro correntista non rientra nelle donazioni indirette ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta in quanto tale alla forma dell’atto pubblico, salvo che sia di modico valore.
Tribunale Padova, sentenza, 5 giugno 2024 n. 1061
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