Al fine della configurabilità di una scrittura privata come testamento, occorre che sia oggettivamente riconoscibile la volontà di esprimere, non già un mero progetto, ma un atto di disposizione, in tutto o in parte, del proprio patrimonio per il tempo successivo alla morte.
Anche una scrittura privata, avente ad oggetto unicamente la ricognizione del debito, può essere qualificata come testamento, per l’espressa definizione adoperata dal sottoscrittore, nonché per la successiva previsione di restituzione, che fa riferimento alla possibilità di premorienza del testatore stesso. L’ammissibilità deriva dal fatto che la ricognizione è astrattamente idonea a tutelare un interesse del creditore, ai sensi dell’articolo1174 c.c.
Tribunale di Grosseto, sentenza 31 dicembre 2024 n. 1016
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