l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto neppure al giudice per l’omologazione.
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 20 gennaio 2025 n. 1324
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