È possibile ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ., dell’atto di destinazione di cui all’art. 2645-ter cod. civ., con il quale i coniugi ed anche soci, debitori di crediti di natura tributaria e contributivi, destinavano ai propri figli e alle esigenze della famiglia la piena proprietà di alcuni immobili, in quanto comporta un effetto di segregazione patrimoniale così da imprimere ai beni una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori. L’atto di destinazione ha effetti connotati dal carattere della “realità” in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie.
Al fine di stabilire se l’atto avverso il quale è rivolta l’azione revocatoria intrapresa dall’agente della riscossione sia anteriore o successivo ai crediti posti a fondamento della domanda, in caso di crediti di natura tributaria o contributiva occorre considerare non l’epoca di emissione o notifica degli atti amministrativi di accertamento o di riscossione, ma quella di avveramento dei presupposti del credito, ancorché il credito non sia stato, in tutto o in parte, accertato dall’Amministrazione competente e iscritto a ruolo.
Tribunale di Gela sent. n. 564 del 12 ottobre 2024