Il credito relativo all’assegno mensile che il coniuge obbligato è tenuto a versare all’altro per il mantenimento dei figli si prescrive in cinque anni. La prescrizione decennale di cui all’art. 2953 Cc, infatti, si applica solo se viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato.
Trib. Castrovillari sent. 74 del 15/1/2025