La riconciliazione non può consistere nel mero ripristino della situazione quo ante, ma nella piena ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire una ripresa delle relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quello condizioni che rendevano intollerabile la convivenza, da accertarsi attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dagli stessi coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ripresa della convivenza e alla costituzione di una rinnovata comunione, piuttosto che con riferimento a supposti elementi psicologici, tanto più difficili da provare in quanto appartenenti alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva.
Tribunale di Cagliari, sez. I, sentenza 5 dicembre 2024, n. 2571
altalex.com