Deve ritenersi dimostrata la simulazione della cessione di quote sociali dal marito alla di lui madre in danno della moglie anche se gli elementi di prova sono indiziari. Di talchè la cessione è nulla.
Nel caso di specie,
il marito aveva ceduto alla madre, per l’importo di Euro 60.000, il 90 per cento delle quote della società della quale il cedente era socio unico e amministratore.
Gli indizi, precisi e tra loro concordanti, consistevano nella circostanza temporale nella quale era stata stipulata la cessione di quote, avvenuta a favore della madre, nell’incongruità del prezzo di vendita, nella mancata prova dell’effettivo pagamento del prezzo, nel permanere della denominazione della società con l’indicazione a socio unico e nella tardiva dichiarazione a fini fiscali dell’incasso del prezzo della cessione delle quote.
Cass. civile ord. 7/1/2025 n. 230
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