l’amministrazione di sostegno può essere pronunciata in presenza di tutti i presupposti che giustificano gli altri istituti di protezione delle persone prive di autonomia e, dunque, pure della condizione di prodigalità, la quale integra una delle cause di inabilitazione
La prodigalità risiede in un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro che configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell’art. 415 c.c., comma 2, indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili. La prodigalità di per sé non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e può non essere basata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del beneficiando attestata da medici, ma su concrete condotte tali da porlo a rischio di indigenza.
Cass. civ. Sez. I Ord., 28 dicembre 2023, n. 36176