Il provvedimento che limita, anche in via provvisoria, la responsabilità genitoriale, affidando i figli a soggetti diversi dai genitori costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare e, pertanto, deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità. I contenuti del provvedimento devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l’obbiettivo perseguito e il giudice deve esercitare una adeguata vigilanza sull’operato dei servizi
Cass. civile ord. 29690 del 19 novembre 2024
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