In materia di assegno divorzile, in mancanza di un principio di prova, vanno dichiarate inammissibili, in quanto esplorative, le istanze istruttorie aventi a oggetto accertamenti da demandare alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate per la verifica del rapporto di convivenza del coniuge economicamente debole con altra persona, in ordine al luogo di residenza del medesimo e in ordine all’attività di lavoro professionale o imprenditoriale svolta, anche in quanto alla polizia tributaria possono essere demandate solo indagini di natura patrimoniale.
Cass. civile ord. 29 novembre 2024, n. 30767
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