Il figlio studente universitario avente un’età nella quale il percorso formativo e di studi nella normalità dei casi è terminato ma lungamente fuori corso, è tenuto a dimostrare per quali motivi personali o di carenza occupazionale non abbia conseguito il risultato atteso della propria indipendenza economica. Diversamente si presume colpevole di inerzia e il genitore non è più obbligato a sostenere il costi per la frequenza dell’università
Cass. civile ord. 31564 del 9/12/2024