con l’apertura della successione, il coniuge diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare, riconosciuto
dall’art. 540, comma secondo, c.c., non a titolo successorio derivativo, bensì a diverso titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge, che prescinde dai diritti successori.
Inoltre il valore dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili chela corredano di cui all’art. 540, 2 comma, c.c. deve essere detratto dall’asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al
prelegato, che spetta in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c. Ne scaturisce come logica conseguenza che anche in presenza di un’attribuzione testamentaria della casa familiare o dei mobili che la arredano in favore di terzi, il coniuge superstite potrà invocare
“ipso iure” l’acquisto di tali diritti, senza dover ricorrere all’azione di riduzione.
Corte App. Bologna , sentenza 23 gennaio 2024 n. 300
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