In riferimento alla possibilità per la “madre” di procedere all’impianto dell’embrione o degli embrioni anche in una situazione in cui, per il decorso del tempo, sia venuto meno l’originario progetto di coppia e sia mutata la volontà dell’uomo di divenire padre, è ragionevole il bilanciamento fra confliggenti interessi, come operato dal legislatore con la previsione di irrevocabilità del consenso maschile dopo la fecondazione dell’embrione, ai sensi dell’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 6 della Legge n. 40 del 2004. Tuttavia, affinché il consenso prestato dall’uomo sia irrevocabile, occorre che l’originaria volontà dello stesso alla procedura di PMA e, nella specie, alla fecondazione dell’ovulo, sia stata manifestata per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi di legge, le quali, oltre a prevedere la possibilità di crioconservazione degli embrioni e di revoca del consenso solo fino al momento della fecondazione, stabiliscono che le informazioni che il medico è tenuto a fornire devono necessariamente investire tutte le conseguenze del vincolo derivante dal consenso espresso.
Trib. Siena ord. 27/6/2024
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