Con riferimento alla ripetibilità delle somme rese in esecuzione del obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento per il coniuge, poi modificato nel corso del giudizio con la sentenza definitiva , è esclusa la configurabilità di una regola automatica, fatta salva l’ipotesi in cui si accerti l’insussistenza “ab origine” dei presupposti per l’assegno , in cui le somme sono pienamente ripetibili.
Negli altri casi (ossia quando l’importo dell’assegno fissato con i provvedimenti provvisori venga diminuito con la sentenza definitiva) la prestazione è irripetibile purché si tratti di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica.
Non è possibile compensare la somma versata in più a titolo di assegno di mantenimento, prima della riduzione dell’importo, con altri crediti che il coniuge obbligato vanta nei confronti dell’avente diritto.
Cass. Pen., Sez. VI, sent. 27 novembre 2024 n. 43180
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