La circostanza che i mezzi di sussistenza vengano prestati da terzi soggetti (nel caso di specie la madre e i suoi familiari) anzichè dal padre, non esclude il reato: una diversa soluzione condurrebbe all’assurdo che la fattispecie non potrebbe praticamente mai essere integrata, se non nei casi – nella società moderna fortunatamente solo di scuola (grazie anche alla presenza dei servizi di assistenza sociale radicati sul territorio) – in cui il minore corra davvero il rischio di morire di fame o di non avere di che vestirsi.
Corte d’Appello Cagliari, sezione I, sentenza 13 giugno 2024 n. 712
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/