L’adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-ter cod. proc. pen. (cosi come la misura dell’allontanamento dalla casa famigliare nei casi di cui all’art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen.) deve essere accompagnata dalla applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici di cui all’art. 275-bis cod., sicché deve escludersi la possibilità di un diverso apprezzamento e di una conseguente determinazione giudiziale.
Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 25 novembre 2024 n. 42892
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