Ai fini della dichiarazione giudiziale della paternità, non è necessario dimostrare la relazione adulterina del padre nè eseguire il test del DNA su di lui, potendo bastare solo quello eseguito sui fratelli.
L’ammissione dei test immuno ematologici non è infatti subordinata alla prova del rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, vigendo in materia il principio della libertà assoluta delle prove. Non c’è quindi nè una gerarchia nè una limitazione al tipo di mezzo di prova
Cass. civile ord. 29838 del 20/11/2024