La natura sessuale di un atto deriva dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato come erotico, idoneo cioè all’appagamento di una pulsione sessuale dell’agente, ed eventualmente al contempo suscitare pari pulsione nel destinatario. Ne consegue che ogni volontario ―e anche repentino― gesto che esprima natura sessuale indipendentemente dalle intenzioni del suo autore ―del tutto irrilevanti ai fini della sussistenza del reato―, quando venga compiuto senza il consenso di chi lo subisce o con l’inganno, determina la violazione del diritto di ciascun individuo di scegliere liberamente la persona alla quale esporre una parte del proprio corpo che egli ritenga privata e inviolabile, ed integra senza dubbio alcuno una fattispecie di stupro.
La Corte di Cassazione ha comunque chiarito che la durata apprezzabile del contatto fisico fra la mano (o il corpo) dell’agente e il corpo della vittima non è determinante per integrare il reato, evidenziando che anche un rapido sfioramento può essere sufficiente se motivato da intenti concupiscenti. E anche un lasso di tempo particolarmente breve non può essere valorizzato ai fini dell’esclusione della fattispecie oggettiva del delitto di violenza sessuale, ma può essere considerato esclusivamente al fine di desumerne, eventualmente, elementi idonei ad appurare la sussistenza o meno dell’elemento soggettivo del reato in termini di intenzionalità.
Cass. penale sent. n. 38881 del 23 ottobre 2024