L’assegnazione della casa coniugale assolve esclusivamente all’esigenza di tutelare l’interesse della prole a conservare l’habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Pertanto, se il minore si trasferisce a vivere con l’altro genitore, anche a procedimento di separazione in corso, va ordinata al genitore, ex collocatario del figlio ed ex assegnatario della casa, la restituzione dell’immobile di proprietà dell’altro con ordine di liberare i locali entro trenta giorni.
Trib. Enna sent. 518 del 6/11/2024