Al credito vantata dal coniuge separato nei confronti dell’altro per somme di denaro impiegate per la ristrutturazione dell’immobile in comproprietà non si applica la sospensione della prescrizione decennale, non sussistendo più durante la separazione la riluttanza a convenire il coniuge in giudizio. Ciò vale anche per la comunione de residuo, con la conseguenza che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si scioglie la comunione legale per effetto della separazione, quindi, da quando il Giudice autorizza le parti a vivere separate.
Il coniuge separato non può quindi chiedere la restituzione di somme di denaro date all’altro decorsi, come nel caso di specie, 17 anni dalla pronuncia della separazione
Cass. civile ord. 27790 del 28 ottobre 2024