L’affido temporaneo etero-familiare è un intervento “ponte”, destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all’esercizio della responsabilità genitoriale ed a porsi in funzione strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall’ordinamento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia d’origine.
Tale forma di affidamento, in altri termini, postula che a causa di circostanze di carattere transitorio, i genitori del minore non siano in grado di offrirgli le cure che gli necessitano chiarendosi al proposito che l’affidamento familiare è cioè anch’esso posto a tutela del minore, ma, a differenza dell’adozione, non mira al definitivo inserimento di questi nella nuova famiglia, ed è diretto a sopperire ad una temporanea situazione di carenza della famiglia di origine.
La situazione prevista quale presupposto dell’affidamento, ai sensi dei relativi articoli della legge n. 184 del 1983, come sostituiti dalla legge n. 149 del 2001, si differenzia radicalmente da quella che legittima la pronuncia della dichiarazione di adottabilità, in quanto la mancanza di un ambiente familiare idoneo, che costituisce il presupposto di entrambi i provvedimenti, deve risultare nel primo caso meramente temporanea e superabile con il predetto affidamento, mentre nel secondo caso deve apparire insuperabile e tale da non poter essere ovviata se non attraverso l’interruzione del rapporto tra il minore e la sua famiglia di origine.
Corte App. Milano decreto 10 ottobre 2024