In caso di nuova convivenza dell’ex coniuge, il diritto all’assegno di divorzio può restare in funzione perequativo/compensativa. Per far venire meno tale diritto, non occorre necessariamente una stabile coabitazione con il compagno, quanto piuttosto che esista un nuovo progetto di vita tra i due partner, da cui discendano reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l’onere di dimostrarlo su l’ex coniuge obbligato al versamento dell’assegno.
Cass. civile ord. 27043 del 18 ottobre 2024