La donazione diretta del denaro, successivamente impiegato dal beneficiario in un acquisto immobiliare con propria autonoma determinazione (caso in cui oggetto della donazione rimane comunque il denaro) va tenuta distinta dalla dazione del denaro quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto dell’immobile, che integra un’ipotesi di donazione indiretta del bene.
La configurazione di tale fattispecie non richiede, peraltro, la necessaria articolazione in attività tipiche da parte del donante (pagamento diretto del prezzo all’alienante, presenza alla stipulazione, sottoscrizione d’un contratto preliminare in nome proprio), necessario e sufficiente al riguardo essendo la prova del collegamento tra elargizione del denaro ed acquisto, e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all’acquisto.
Nel caso di specie, è stato dimostrato che la dazione di 200.000,00 Euro è stata effettuata dalla de cuius, all’unico scopo di consentire l’acquisto dell’immobile da parte della nipote, provato dalla stretta contiguità temporale tra l’elargizione di denaro, avvenuta tramite bonifico bancario, e l’acquisto dell’immobile da parte di poco successivo.
Corte App. Ancona, sentenza, 7 marzo 2024 n. 403
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