Le spese per l’alloggio del figlio universitario fuori sede non vanno rimborsate al genitore che le ha sostenute se non erano state previamente concordate. Diversamente, vanno senz’altro rimborsate quelle per i trasporti, i libri di testo e le tasse d’iscrizione al corso di laurea.
In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, devono essere quanto meno previamente concertate e per essere richieste devono essere oggetto di un’azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della spesa alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.
Corte App. Reggio Calabria sent. n. 131 del 28/2/2024