In base all’articolo 3-bis della Legge 1185/1967, può essere negato il rilascio del passaporto al soggetto che sia obbligato al mantenimento dei figli, tanto più se già condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) avendo omesso di fornire i mezzi di sussistenza ai propri figli.
Sussiste infatti il pericolo che il genitore, una volta ottenuto il passaporto, si trasferisca all’estero sottraendosi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Grava sull’obbligato l’onere di dimostrare che il pericolo è insussistente
Trib. Brescia decreto 7485 del 19 settembre 2024