In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto l’età di 14 anni, necessario ex art. 273 c.c. per promuovere o proseguire validamente l’azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integrativo della legittimazione ad agire del genitore, quale sostituto processuale del figlio minorenne, la cui mancanza determina una situazione di improponibilità o di improseguibilità dell’azione, a seconda che l’età in questione sia stata raggiunta prima della notificazione della citazione introduttiva ovvero in corso di causa, rilevabile anche d’ufficio. Il consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario che sussista al momento della decisione, inoltre non può ritenersi validamente prestato fuori dal processo o essere desunto da fatti o comportamenti estranei ad esso.
Cass. civile ord. 5 agosto 2024 n. 21979
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