Ai fini della validità dell’anno scolastico, la normativa di legge (D.P.R. n. 122 del 2009) richiede la frequenza da parte dell’allievo di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato; tuttavia, l’art. 14, comma 7, del medesimo decreto, prevede deroghe al suddetto limite, in caso di assenze documentate e continuative, in situazioni motivate e straordinarie (nel caso di specie, il TAR ha applicato tale deroga, atteso che le assenze effettuate dall’allieva sono dipese dal suo stato di salute, come comprovato da numerosi certificati medici).
TAR Puglia Bari, Sez. Unite, Sent., 05 settembre 2024, n. 965
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